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AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE “RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A SOGGETTO ESTERNO ALL’ORGANICO DELL’ENTE”, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

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BD522CE842
Tipologia: Servizi Criterio: Qualità prezzo II Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà operare in piena sinergia con il Datore di Lavoro dell’Ente e con il Medico competente. Il Responsabile S.P.P., oltre a provvedere a quanto previsto dall'art. 33 del D.L.vo n.81/2008, dovrà assicurare quanto segue: a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione degli uffici comunali; b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’art. 28 c. 2 D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e i sistemi di controllo di tali misure; c) ad elaborare le misure di sicurezza per le varie attività degli uffici comunali; d) a proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’art. 35 D.Lgs 81/2008 e s.m.i; f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. Il RSPP dovrà provvedere all’aggiornamento dei DVR (Documenti Valutazione Rischi) esistenti sulla base dei contenuti di cui all’art. 28 comma 2 D. Lgs. 81/2008. Il RSPP è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni. Il RSPP ha l’obbligo di garantire almeno un incontro mensile con il datore di lavoro. L’incarico comporta, inoltre: a) assunzione della responsabilità esterna del Servizio di Prevenzione e Protezione da parte della persona individuata, con formale comunicazione agli Enti competenti; b) visite periodiche in tutti i luoghi di lavoro coinvolti nella procedura, per verificarne la conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Durante dette visite il Responsabile esterno potrà essere accompagnato dal Medico competente, dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dal referente organizzativo interno; c) redazione di memorie riservate per il Datore di lavoro sulle necessità. Ai sensi dell’art. 28 c.2 D.Lgs 81/2008 e s.m.i. il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ed i suoi aggiornamenti dovranno essere redatti su supporto cartaceo e su supporto informatico come previsto dall’art. 53 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. Il DVR (e gli aggiornamenti allo stesso) deve contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali (DPI) adottati; c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere; e) l’indicazione del nominativo del RSPP, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e dei medici competenti che hanno partecipato alla valutazione del rischio; f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. La valutazione dei rischi deve essere effettuata previa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. A seguito dell’individuazione delle specifiche mansioni e della valutazione dei rischi ad esse correlati il RSPP dovrà riportare nel DVR la specifica valutazione del rischio di ogni singola mansione suddivisa per singole attività. Per ogni mansione dovranno, altresì, essere redatte specifiche istruzioni di controllo operativo che correlino mansione, attività macchine ed attrezzature di lavoro, indicando altresì le differenti tipologie di DPI da utilizzare. Il DVR dovrà comprendere anche la valutazione dello stress da lavoro-correlato. A conclusione dell’attività di valutazione dei rischi e redazione del relativo documento, delle istruzioni e delle procedure operative, deve essere effettuata specifica attività di formazione dei lavoratori suddivisi per singole mansioni a copertura della totalità dei dipendenti degli uffici comunali. Dovranno altresì essere predisposti specifici piani di emergenza ed evacuazione, corredati delle opportune planimetrie e/o della indicazione della segnaletica di sicurezza ai sensi del D.M. 10/03/1998, sulla cui base effettuare una specifica attività di formazione ed informazione e supportare gli uffici giudiziari nell’esecuzione di prove di emergenza ed evacuazione. Il RSPP dovrà essere disponibile a supportare il Datore di lavoro nelle scelte dei DPI, nella reda
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CIG: BD522CE842 Procedura: Aperta Tipologia: Servizi Criterio: Qualità prezzo Categoria merceologica: 79417 - Servizi di consulenza in materia di sicurezza II Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà operare in piena sinergia con il Datore di Lavoro dell’Ente e con il Medico competente. Il Responsabile S.P.P., oltre a provvedere a quanto previsto dall'art. 33 del D.L.vo n.81/2008, dovrà assicurare quanto segue: a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione degli uffici comunali; b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’art. 28 c. 2 D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e i sistemi di controllo di tali misure; c) ad elaborare le misure di sicurezza per le varie attività degli uffici comunali; d) a proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’art. 35 D.Lgs 81/2008 e s.m.i; f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. Il RSPP dovrà provvedere all’aggiornamento dei DVR (Documenti Valutazione Rischi) esistenti sulla base dei contenuti di cui all’art. 28 comma 2 D. Lgs. 81/2008. Il RSPP è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni. Il RSPP ha l’obbligo di garantire almeno un incontro mensile con il datore di lavoro. L’incarico comporta, inoltre: a) assunzione della responsabilità esterna del Servizio di Prevenzione e Protezione da parte della persona individuata, con formale comunicazione agli Enti competenti; b) visite periodiche in tutti i luoghi di lavoro coinvolti nella procedura, per verificarne la conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Durante dette visite il Responsabile esterno potrà essere accompagnato dal Medico competente, dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dal referente organizzativo interno; c) redazione di memorie riservate per il Datore di lavoro sulle necessità. Ai sensi dell’art. 28 c.2 D.Lgs 81/2008 e s.m.i. il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ed i suoi aggiornamenti dovranno essere redatti su supporto cartaceo e su supporto informatico come previsto dall’art. 53 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. Il DVR (e gli aggiornamenti allo stesso) deve contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali (DPI) adottati; c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere; e) l’indicazione del nominativo del RSPP, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e dei medici competenti che hanno partecipato alla valutazione del rischio; f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. 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